Atto costitutivo dell'Associazione Culturale 4°Stormo Gorizia
Iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato
L.R. 12/95 - posizione n.731 - 16/04/2002 - decreto N. 13/VOL/A



Art. 1 -Denominazione e sede
E' costituita in data 10 Settembre 2001 una Organizzazione di volontariato denominata "Associazione Culturale Quarto Stormo - Gorizia ", di seguito indicata con il termine "Associazione", con sede in Gorizia viale Virgilio n° 15 che intende operare esclusivamente per fini di solidarieta'. I contenuti e la struttura dell'Associazione apolitica sono democratici, basati su principi solidaristici e trasparenti, consentendo l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e alle attivita' dell'organizzazione. L'Associazione si ispira ai principi della legge 266/91, del decreto legislativo 460/97 ed alla L.R. 12/95.

Art. 2 -Finalita'
1. L'Associazione non si prefigge finalita' di lucro, fondandosi esclusivamente sull'impegno gratuito, spontaneo e disinteressato degli aderenti. Essa ha durata illimitata.
2. L'Associazione si propone le seguenti finalita' :
- conservazione delle memorie storiche del Quarto Stormo Caccia Terrestre della Regia Aeronautica in stretta
  collaborazione con il Quarto Stormo Caccia dell'Aeronautica Militare;
- valorizzazione dell'aeroporto" Duca d'Aosta" di Gorizia;
- svolgimento di tutte quelle attivita' rivolte alla diffusione ed alla conoscenza della storia e della tecnica aeronautica in
  genere

Art. 3 -Attivita'
1. Per il raggiungimento dei fini sociali l'Associazione  potra' svolgere le seguenti attivita':
- incentivare e sviluppare la ricerca storica aeronautica;
- organizzare mostre e visite guidate;
- organizzare, convegni, conferenze, dibattiti, seminari e gite; -organizzare proiezioni di film o documentari;
- attivita' ricreative;
- svolgere altre attivita' comunque e sempre connesse od affini a quelle sopra elencate nonche utile alla realizzazione
  degli scopi statutari.

Art. 4 -Collaborazioni
1. L'Associazione potra' partecipare o dare la propria collaborazione ad altri Enti od Associazioni al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalita' descritte dall'art. 2.

Art. 5 -Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti
1. Possono far parte all'Associazione tutti coloro, cittadini e stranieri, che dichiarano con atto formale la loro adesione all'iniziativa e si impegnano ad operare per le finalita' statutarie.
2. E' ammessa l'adesione all'Associazione di enti e soggetti organizzati esterni, sia legalmente riconosciuti, sia liberamente costituiti (aventi attivita' e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione), i quali
    avranno facolta' di designare un loro rappresentante a far parte dell'Assemblea.
3. L'adesione all'Associazione e' subordinata all'accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo che e' tenuto a motivarne l'eventuale reiezione .
4. L'adesione cessa in caso di decesso o scioglimento se si tratta di ente o soggetto organizzato. La qualita' di associato non e' trasmissibile e sono escluse inoltre partecipazioni temporanee all'Associazione.
5. Ciascun aderente puo', in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione per volontaria rinuncia dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio
    in corso. L'Associato non ha diritto al rimborso della quota associativa, ne' ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
6. Oltre ai casi previsti dalla legge e' prevista l'esclusione del socio quando:
    - non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
    - in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione o fomenti dissidi o disordini tra gli associati; - non viene versata durante tutto il corso dell'anno sociale la
    quota associativa prevista.
7. Il Consiglio Direttivo accertati i motivi di cui all'art.6 decidera' sull'esclusione che verra' comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno o controfirmata dalle parti interessate.
8. L'Assemblea puo' sempre dichiarare l'esclusione dall'Associazione per gravi motivi e quando l'aderente assume comportamenti contrari alle finalita' del presente Statuto.
9. Il Consiglio Direttivo si riserva la facolta' di nominare "socio onorario" quelle persone che per il loro comportamento o qualifica contribuiscono in forma meritoria alle finalita' dell'Associazione.
10. Gli aderenti hanno parita' di diritti e doveri.

Art. 6 -Obblighi degli aderenti
1. L'adesione all'Associazione si fonda su lealta', onesta', impegno degli aderenti, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti, a diverso titolo, partecipano alla vita dell'Associazione.
2. Gli aderenti debbono svolgere le attivita' previamente concordate e le prestazioni da loro svolte, sono fornite a titolo personale volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
    documentate entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. Gli aderenti si impegnano, altresi', a versare il canone associativo nella misura stabilita dall'Assemblea e che per l'anno duemiladue e' stabilito in venti EURO.
4. Gli aderenti sono obbligati all'osservanza delle disposizioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
5. le prestazioni e le attivita' svolte dagli aderenti a favore dell' Associazione sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro dipendente o autonomo e ti qualsiasi altra tipologia di rapporto dal
    contenuto patrimoniale. Le prestazioni non possono essere remunerate nemmeno dal beneficiario.

Art. 7- Diritti degli aderenti
1. Gli aderenti maggiori d'eta' hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche associative.
2. Tutti gli aderenti all'Associazione hanno diritto di essere informati sui programmi dell'Organizzazione di partecipare alle riunioni della Assemblea, di controllare l'attivita' dell'organizzazione, di recedere
    dall'organizzazione   in qualsiasi momento.
3. Frequentare i locali sociali, partecipare a tutte le manifestazioni della vita associativa, di fregiarsi del distintivo sociale.

Art. 8 -Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Tutte le cariche associative sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione ed  autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 -Assemblea
1. L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
2. L'Assemblea degli aderenti puo' essere straordinaria o ordinaria e ad essa partecipano tutti gli aderenti.
3. All'Assemblea straordinaria competono:
-le modifiche allo Statuto;
-lo scioglimento dell'Associazione.
4. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita quando sono presenti o rappresentati i tre quarti degli aderenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il
   voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti. In caso di scioglimento, avvenuta la liquidazione, l'assemblea destinera' l'eventuale patrimonio residuo all' O.N.F.A. ( Opera Nazionale Figli Aviatori),
   Istituti di ricerca, ad altre organizzazioni di  volontariato operanti in identico o analogo settore salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
5. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
-l'elezione delle cariche associative;
-l'eventuale conferimento alla qualifica di Presidente Onorario, su proposta del Presidente in carica;
-l'approvazione dei programmi di lavoro annuali o pluriennali;
-l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
-accettare erogaziorni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
-approvare il regolamento interno;
-stabilire la misura della quota associativa annuale.
6. L'Assemblea e' convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta oppure con posta elettronica (e-mail), contenente data, ora e l'ordine del giorno, da indirizzarsi al domicilio di ciascun aderente
    almeno sette giorni prima della data di convocazione.
7. L'Assemblea e' convocata almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei documenti contabili, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Puo' essere convocata in qualsiasi momento ad
    iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo degli aderenti.
8. L'Assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu uno degli aderenti e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza degli
   intervenuti; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti, le deliberazioni sono valide a maggioranza degli stessi. Ogni associato puo' rappresentare fino ad una massimo di cinque aderenti
    mediante semplice delega scritta.
9. Le votazioni sono palesi o per votazione a scrutinio segreto se richiesto da almeno un decimo dei presenti con diritto di voto. Per le elezioni delle cariche sociali si procedera' con il sistema della votazione a
    scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti.

Art. 10- Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo e' costituito da sette componenti eletti dall'Assemblea e si riunisce in media due volte all'anno.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. In caso di dimissioni di uno o piu' componenti, a ciascuno subentra il primo tra i non eletti che resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente con preavviso di almeno sette giorni ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata da almeno un terzo dei membri.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente meta' piu' uno dei suoi membri e le decisioni sono deliberate a maggioranza del presenti.
6. Il Consiglio Direttivo provvede a gestire l'attivita' sociale secondo le linee di indirizzo indicate dall'Assemblea. E' investito dei piu' ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Predisporra'
    il bilancio di previsione ed il consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annuale.

Art. 11 -Presidente
1. Il Presidente e' eletto dall'Assemblea ordinaria, rappresenta l'Associazione ed ha il potere di firma.
2. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo o dal componente il Consiglio Direttivo piu' anziano in eta'.
3. Almeno un mese prima della scadenza il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed in ogni sede, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti relativi in nome e per conto dell'Associazione su mandato del Consiglio
    Direttivo.
6. In caso di necessita' e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 12 -Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il Collegio cura il controllo della gestione amministrativa sotto il profilo contabile e  giuridico, verifica il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e ne redige apposita relazione da allegare al bilancio
   consuntivo.
3. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dal Codice Civile.

Art13-Risorse economiche
1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attivita' da:
- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- contributi di privati;
- donazioni e lasciti testamentari ricevuti;
- rimborsi derivanti da convenzioni.
2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione, per la consultazione da parte degli aderenti, almeno sette giorni prima della convocazione
    dell'Assemblea per l'approvazione.
3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni operazione finanziaria e' disposta con firme congiunte del Presidente e del tesoriere.

Art. 14- Segretario e tesoriere
1. Il Consiglio nomina il Segretario ed il Tesoriere con i seguenti compiti:
   a) Segretario
      - cura la stesura dei verbali di ogni Assemblea e di ogni riunione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
     - cura la corrispondenza;
     - aggiorna i libri sociali.
   b) Tesoriere.
     - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
     - cura i rapporti con gli Istituti di credito;
     - redige l'inventario dei beni dell'Associazione;

Art. 15 -Esercizio sociale e bilancio
1. L'esercizio sociale ha la durata dell'anno solare.
2. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea per l'approvazione, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Art. 16 -Modifiche allo Statuto
1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno cinque aderenti.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'associazione.

Art. 17 -Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti che disciplinano la materia.
2. Per ogni eventuale controversia viene designato quale Foro Competente quello di Gorizia.