Atto costitutivo dell'Associazione
Culturale 4°Stormo Gorizia
Iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni
di Volontariato
L.R. 12/95 - posizione n.731 - 16/04/2002 - decreto N.
13/VOL/A
Art. 1 -Denominazione e sede
E' costituita in data 10 Settembre 2001
una Organizzazione di volontariato denominata "Associazione Culturale Quarto
Stormo - Gorizia ", di seguito indicata con il termine "Associazione",
con sede in Gorizia viale Virgilio n° 15 che intende operare esclusivamente
per fini di solidarieta'. I contenuti e la struttura dell'Associazione
apolitica sono democratici, basati su principi solidaristici e trasparenti,
consentendo l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e alle
attivita' dell'organizzazione. L'Associazione si ispira ai principi della
legge 266/91, del decreto legislativo 460/97 ed alla L.R. 12/95.
Art. 2 -Finalita'
1. L'Associazione non si prefigge finalita'
di lucro, fondandosi esclusivamente sull'impegno gratuito, spontaneo e
disinteressato degli aderenti. Essa ha durata illimitata.
2. L'Associazione si propone le seguenti
finalita' :
- conservazione delle memorie storiche
del Quarto Stormo Caccia Terrestre della Regia Aeronautica in stretta
collaborazione con il Quarto Stormo
Caccia dell'Aeronautica Militare;
- valorizzazione dell'aeroporto" Duca
d'Aosta" di Gorizia;
- svolgimento di tutte quelle attivita'
rivolte alla diffusione ed alla conoscenza della storia e della tecnica
aeronautica in
genere
Art. 3 -Attivita'
1. Per il raggiungimento dei fini sociali
l'Associazione potra' svolgere le seguenti attivita':
- incentivare e sviluppare la ricerca
storica aeronautica;
- organizzare mostre e visite guidate;
- organizzare, convegni, conferenze, dibattiti,
seminari e gite; -organizzare proiezioni di film o documentari;
- attivita' ricreative;
- svolgere altre attivita' comunque e
sempre connesse od affini a quelle sopra elencate nonche utile alla realizzazione
degli scopi statutari.
Art. 4 -Collaborazioni
1. L'Associazione potra' partecipare o
dare la propria collaborazione ad altri Enti od Associazioni al fine di
promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalita' descritte
dall'art. 2.
Art. 5 -Criteri di ammissione e di esclusione
degli aderenti
1. Possono far parte all'Associazione
tutti coloro, cittadini e stranieri, che dichiarano con atto formale la
loro adesione all'iniziativa e si impegnano ad operare per le finalita'
statutarie.
2. E' ammessa l'adesione all'Associazione
di enti e soggetti organizzati esterni, sia legalmente riconosciuti, sia
liberamente costituiti (aventi attivita' e scopi non in contrasto con quelli
dell'Associazione), i quali
avranno facolta' di
designare un loro rappresentante a far parte dell'Assemblea.
3. L'adesione all'Associazione e' subordinata
all'accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo
che e' tenuto a motivarne l'eventuale reiezione .
4. L'adesione cessa in caso di decesso
o scioglimento se si tratta di ente o soggetto organizzato. La qualita'
di associato non e' trasmissibile e sono escluse inoltre partecipazioni
temporanee all'Associazione.
5. Ciascun aderente puo', in qualsiasi
momento, recedere dall'Associazione per volontaria rinuncia dandone comunicazione
scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto dalla data di chiusura
dell'esercizio
in corso. L'Associato
non ha diritto al rimborso della quota associativa, ne' ha alcun diritto
sul patrimonio dell'Associazione.
6. Oltre ai casi previsti dalla legge
e' prevista l'esclusione del socio quando:
- non si trovi piu'
in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in qualunque modo
danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione
o fomenti dissidi o disordini tra gli associati; - non viene versata durante
tutto il corso dell'anno sociale la
quota associativa prevista.
7. Il Consiglio Direttivo accertati i
motivi di cui all'art.6 decidera' sull'esclusione che verra' comunicata
con raccomandata con ricevuta di ritorno o controfirmata dalle parti interessate.
8. L'Assemblea puo' sempre dichiarare
l'esclusione dall'Associazione per gravi motivi e quando l'aderente assume
comportamenti contrari alle finalita' del presente Statuto.
9. Il Consiglio Direttivo si riserva la
facolta' di nominare "socio onorario" quelle persone che per il loro comportamento
o qualifica contribuiscono in forma meritoria alle finalita' dell'Associazione.
10. Gli aderenti hanno parita' di diritti
e doveri.
Art. 6 -Obblighi degli aderenti
1. L'adesione all'Associazione si fonda
su lealta', onesta', impegno degli aderenti, sia nei rapporti personali
sia nei confronti di quanti, a diverso titolo, partecipano alla vita dell'Associazione.
2. Gli aderenti debbono svolgere le attivita'
previamente concordate e le prestazioni da loro svolte, sono fornite a
titolo personale volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e
documentate entro limiti
preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. Gli aderenti si impegnano, altresi',
a versare il canone associativo nella misura stabilita dall'Assemblea e
che per l'anno duemiladue e' stabilito in venti EURO.
4. Gli aderenti sono obbligati all'osservanza
delle disposizioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento interno e
delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
5. le prestazioni e le attivita' svolte
dagli aderenti a favore dell' Associazione sono incompatibili con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro dipendente o autonomo e ti qualsiasi altra
tipologia di rapporto dal
contenuto patrimoniale.
Le prestazioni non possono essere remunerate nemmeno dal beneficiario.
Art. 7- Diritti degli aderenti
1. Gli aderenti maggiori d'eta' hanno
diritto di voto e possono essere eletti alle cariche associative.
2. Tutti gli aderenti all'Associazione
hanno diritto di essere informati sui programmi dell'Organizzazione di
partecipare alle riunioni della Assemblea, di controllare l'attivita' dell'organizzazione,
di recedere
dall'organizzazione
in qualsiasi momento.
3. Frequentare i locali sociali, partecipare
a tutte le manifestazioni della vita associativa, di fregiarsi del distintivo
sociale.
Art. 8 -Organi
1. Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Tutte le cariche associative sono gratuite,
fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
nell'interesse dell'organizzazione ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 -Assemblea
1. L'Associazione ha nell'Assemblea il
suo organo sovrano.
2. L'Assemblea degli aderenti puo' essere
straordinaria o ordinaria e ad essa partecipano tutti gli aderenti.
3. All'Assemblea straordinaria competono:
-le modifiche allo Statuto;
-lo scioglimento dell'Associazione.
4. L'Assemblea straordinaria e' validamente
costituita quando sono presenti o rappresentati i tre quarti degli aderenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il
voto favorevole di almeno
tre quarti degli aderenti. In caso di scioglimento, avvenuta la liquidazione,
l'assemblea destinera' l'eventuale patrimonio residuo all' O.N.F.A. ( Opera
Nazionale Figli Aviatori),
Istituti di ricerca, ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
5. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
-l'elezione delle cariche associative;
-l'eventuale conferimento alla qualifica
di Presidente Onorario, su proposta del Presidente in carica;
-l'approvazione dei programmi di lavoro
annuali o pluriennali;
-l'approvazione del bilancio di previsione
e del conto consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi
o i lasciti ricevuti;
-accettare erogaziorni liberali, donazioni
e lasciti testamentari;
-approvare il regolamento interno;
-stabilire la misura della quota associativa
annuale.
6. L'Assemblea e' convocata dal Presidente
mediante comunicazione scritta oppure con posta elettronica (e-mail), contenente
data, ora e l'ordine del giorno, da indirizzarsi al domicilio di ciascun
aderente
almeno sette giorni
prima della data di convocazione.
7. L'Assemblea e' convocata almeno una
volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei documenti contabili,
entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Puo' essere convocata in
qualsiasi momento ad
iniziativa del Consiglio
Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo degli aderenti.
8. L'Assemblea ordinaria e' validamente
costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu
uno degli aderenti e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza
degli
intervenuti; in seconda convocazione,
qualsiasi sia il numero dei presenti, le deliberazioni sono valide a maggioranza
degli stessi. Ogni associato puo' rappresentare fino ad una massimo di
cinque aderenti
mediante semplice delega
scritta.
9. Le votazioni sono palesi o per votazione
a scrutinio segreto se richiesto da almeno un decimo dei presenti con diritto
di voto. Per le elezioni delle cariche sociali si procedera' con il sistema
della votazione a
scrutinio segreto e
risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti.
Art. 10- Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo e' costituito
da sette componenti eletti dall'Assemblea e si riunisce in media due volte
all'anno.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica
due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. In caso di dimissioni di uno o piu'
componenti, a ciascuno subentra il primo tra i non eletti che resta in
carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce
su convocazione del Presidente con preavviso di almeno sette giorni ogniqualvolta
lo ritenga necessario o su richiesta motivata da almeno un terzo dei membri.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo
sono valide quando sia presente meta' piu' uno dei suoi membri e le decisioni
sono deliberate a maggioranza del presenti.
6. Il Consiglio Direttivo provvede a gestire
l'attivita' sociale secondo le linee di indirizzo indicate dall'Assemblea.
E' investito dei piu' ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.
Predisporra'
il bilancio di previsione
ed il consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annuale.
Art. 11 -Presidente
1. Il Presidente e' eletto dall'Assemblea
ordinaria, rappresenta l'Associazione ed ha il potere di firma.
2. In caso di assenza, di impedimento
o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente eletto
dal Consiglio Direttivo o dal componente il Consiglio Direttivo piu' anziano
in eta'.
3. Almeno un mese prima della scadenza
il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea e
le riunioni del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente rappresenta l'Associazione
a tutti gli effetti ed in ogni sede, stipula le convenzioni, i contratti
e compie tutti gli atti relativi in nome e per conto dell'Associazione
su mandato del Consiglio
Direttivo.
6. In caso di necessita' e di urgenza,
assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli
a ratifica nella prima riunione successiva.
Art. 12 -Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti
e' costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea.
Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il Collegio cura il controllo della
gestione amministrativa sotto il profilo contabile e giuridico, verifica
il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e ne redige apposita relazione
da allegare al bilancio
consuntivo.
3. Il Collegio esercita i poteri e le
funzioni previste dal Codice Civile.
Art13-Risorse economiche
1. L'Associazione trae le risorse economiche
per il funzionamento e lo svolgimento della propria attivita' da:
- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi di enti pubblici finalizzati
al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- contributi di privati;
- donazioni e lasciti testamentari ricevuti;
- rimborsi derivanti da convenzioni.
2. Il bilancio di previsione ed il conto
consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione,
per la consultazione da parte degli aderenti, almeno sette giorni prima
della convocazione
dell'Assemblea per
l'approvazione.
3. I fondi sono depositati presso l'Istituto
di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni operazione finanziaria e' disposta
con firme congiunte del Presidente e del tesoriere.
Art. 14- Segretario e tesoriere
1. Il Consiglio nomina il Segretario ed
il Tesoriere con i seguenti compiti:
a) Segretario
- cura
la stesura dei verbali di ogni Assemblea e di ogni riunione del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- cura la corrispondenza;
- aggiorna i
libri sociali.
b) Tesoriere.
- predispone
lo schema del progetto di bilancio preventivo e del conto consuntivo da
sottoporre al Consiglio Direttivo;
- cura i rapporti
con gli Istituti di credito;
- redige l'inventario
dei beni dell'Associazione;
Art. 15 -Esercizio sociale e bilancio
1. L'esercizio sociale ha la durata dell'anno
solare.
2. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni
esercizio, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea per l'approvazione,
il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.
Art. 16 -Modifiche allo Statuto
1. Le proposte di modifica allo Statuto
possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno
cinque aderenti.
2. Le relative deliberazioni sono approvate
dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli
aderenti all'associazione.
Art. 17 -Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente
Statuto valgono le norme vigenti che disciplinano la materia.
2. Per ogni eventuale controversia viene
designato quale Foro Competente quello di Gorizia.